lunedì 31 marzo 2025   
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Le scadenze del Superbonus caso per caso
In sintesi, le scadenze attuali (con le proroghe) del Superbonus sono:

edifici unifamiliari: 30 giugno 2022;
edifici plurifamiliari/condomini: 31 dicembre 2022 (con la conferma definitiva della proroga sarebbe il 31 dicembre 2023).
interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà: 31 dicembre 2022 se al 30 giugno dello stesso anno si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30 giugno 2022;
interventi eseguiti da IACP: 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30 giugno 2023 (con la proroga sarebbe il 31 dicembre 2023).

Gli interventi per ottenere il Superbonus 110%
Una volta “ripassato” in che cosa cosa consiste il Superbonus 110%, è bene ricordare che per usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario almeno un intervento detto “trainante“.

Gli interventi trainanti sono essenzialmente l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati e gli interventi antisismici.

Eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati“, quali la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di disabilità in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro.

L’insieme degli interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio. Il Decreto introduce la facoltà di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi “sconto in fattura” o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il Superbonus 110% in condominio
Possono beneficiare dell’opportunità tra gli altri, i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Per questi, il Superbonus 110% si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

La realizzazione dei lavori sul condominio che danno diritto al Superbonus 110% deve, comunque, preventivamente passare per l’approvazione dell’assemblea condominiale.

A questo proposito, è stabilito, ai sensi dell’art. 9-bis del d.l. n. 34/2020 e successive modificazioni, che le deliberazioni dell’assemblea del condominio che riguardano proprio i lavori relativi al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Lo stesso quorum è richiesto anche se l’assemblea ha come oggetto finanziamenti finalizzati agli interventi e che riguardano l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (il cosiddetto prestito ponte). Anche le deliberazioni dell’assemblea del condominio, che riguardano l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità appena viste e sempre a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
   
  

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