lunedì 31 marzo 2025   
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Certificazione Energetica  
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L' OBBLIGO DELL' ATTESTATO DI

PRESTAZIONE ENERGETICA  (APE)

L' Attestato di Certificazione Energetica deve comprendre i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l' attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Validità

Una volta emesso, L' Attestato di Prestazione Energetica ha una durata massima di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell' edificio o dell' impianto.

Controlli e sanzioni

La Regione si avvale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione. Le sanzioni sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell'irregolarità accertata, ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori e ai locatori.

L' A.C.E. sostituita dall' A.P.E. e arrivano le sanzioni per chi non è in regola:
venditore da 6000 a 18000 euro
per la locazione da 300 a 1800 euro
per l'annuncio e la pubblicazione da 500 a 3000 euro

 Nuovo APE unico, ecco come funzionano le nuove classi e i nuovi indicatori

  • Sappiamo che i decreti attuativi della L. 90/2014 sull’efficienza energetica degli edifici, che comprendono alcune novità tra cui il Nuovo APE Unico, entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.
  • Qual è la novità più importante?
  • Prima di tutto, rispetto alle precedenti, le nuove linee guida per la certificazione energetica introducono nuovi indicatori. Nel Nuovo APE Unico, infatti, sono indicate, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto del rendimento degli impianti presenti.
    Nel Nuovo APE unico sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile. Sono indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’immobile.
  • La classe energetica di un edificio è determinata sulla base di un indice di prestazione globale non rinnovabile dell’edificio, attraverso il confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.
  • Le classi energetiche salgono da 7 a 10: dalla meno efficiente (Classe G) alla migliore (Classe A4).
  • La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento, calcolato ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento. Tale indice è posto come separazione tra Classe B e Classe A1.
  • Per la determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio ai fini della redazione del Nuovo APE unico, si calcola il valore dell’indice di prestazione, per l’edificio di riferimento, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019-2021.
    Si calcola il valore dell’indice per l’immobile oggetto dell’APE e si individua la classe energetica da attribuire in base a una apposita tabella riportata nel decreto (tabella 2, paragrafo 5 delle nuove linee guida).

 COME APPARIRA' L' APE DAL 1 OTTOBRE 2015:

E LA SUDDIVISIONE DELLA CLASSE ENERGETICA:

 

L' obbligo della certificazione è prevista in caso di:

  • nuova costruzone o ristrutturazione (certificazione edificio intero):   gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di APE a cura del costruttore. In tali edifici, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica devono essere affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
  • compravendita (anche singole unità immobiliari):   in caso di compravendita l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Per le unità immobiliari che fanno parte di un edificio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato occorre produrre la certificazione energetica dell'intero edificio.
  • locazione (anche singole unità immobiliari):  in caso di locazione l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. Per le unità immobiliari che fanno parte di un edificio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato occorre produrre la certificazione energetica dell'intero edificio.
  • edilizia pubblica:   negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, l' APE si applica a tutti i casi sopra elencati, nonchè in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione. Vige anche l'obbligo di affissione della targa energetica in un luogo visibile al pubblico.
  • Trasferimento degli immobili anche a titolo gratuito ( successioni, donazioni, separazioni, ecc.)

 

Sono esclusi dall'obbligo della certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico che hanno le seguenti destinazioni d' uso:   box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi

Attenzione : Tranne nei casi appena elencati, l' Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto anche per gli edifici privi di impianto di riscaldamento.

   
  

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